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Superbonus 110, pensavi di risparmiare e invece ti tassano: sei costretto a cacciare questa cifra | È obbligatorio

Tassa Superbonus
Tassa Superbonus – ilcorrierino.com

Lo Stato ha messo alcune restrizioni a coloro che, con il Superbonus, pensano di trarne una fonte di investimento a breve termine.

Il Superbonus è una misura importante per tutti coloro che hanno scelto di acquistare, o anche solo ristrutturare un’immobile già esistente. Eppure, a non averne tratto beneficio sembra essere lo Stato, che con il passare degli anni ha cambiato le modalità di adesione, fino a tagliare totalmente la possibilità di effettuare nuove domande nel 2024.

Il recente restringimento delle maglie sul Superbonus non riguarda solo la detrazione fiscale per i lavori del 2024, ora ridotta al 70%, ma si estende anche alla cessione del credito e allo sconto in fattura, soggetti a forti restrizioni. Tuttavia il cambiamento più significativo arriva con il cosiddetto ‘post superbonus’, che introduce un’imposta sui capitali derivanti dalla vendita di immobili goduti della maxi detrazione del 110%.

La tassa del Superbonus

Tra le tante novità troviamo la nuova tassa sul Superbonus, qualora l’immobile soggetto a ristrutturazione viene venduto entro un periodo di dieci anni dalla conclusione dei lavori. In pratica, la vendita di immobili sottoposti a interventi di efficientamento energetico agevolati dal Superbonus sarà soggetta a tassazione nei dieci anni successivi alla fine dei lavori, salvo alcune eccezioni. Ma entriamo nel dettaglio.

La tassa sul Superbonus
La tassa sul Superbonus – ilcorrierino.com

Superbonus: a quanto ammonta la tassa e i casi esclusi

Per capire a quanto ammonta la tassa, è bene conoscere il concetto di plusvalenza, che nella vendita di un immobile è la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, considerando anche altre spese relative all’immobile.

Se si è beneficiato del Superbonus del 110% senza alcun esborso economico, le spese non sono considerate nella plusvalenza se la vendita avviene entro 5 anni dalla fine dei lavori; dopo 5 anni, solo il 50% delle spese è considerato. In alternativa, se si è scelta la detrazione fiscale, tutte le spese sono considerate. Sulle plusvalenze si può pagare il 26% di imposta sostitutiva o le aliquote progressive dell’Irpef, meno convenienti.

Ad esempio, se si è beneficiato del Superbonus per lavori di efficientamento energetico su un immobile venduto entro 5 anni dalla loro conclusione, le spese non sono considerate nella plusvalenza. Se la vendita avviene dopo 5 anni, solo il 50% di tali spese sarà considerato.

Sono esclusi da questa tassazione gli immobili acquisiti per successione, ma anche quelli adibiti ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti alla vendita, o per la maggior parte del periodo tra l’acquisto o la costruzione e la vendita, se questo è inferiore ai dieci anni.